Statuto Albertino (Regno di Sardegna e Regno d'Italia) |
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Martedì 09 Ottobre 2012 16:24 |
[4 marzo 1848] DEL SENATO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 56. - Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione. DEI MINISTRI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura, e del Commercio Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione |
Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Ottobre 2012 10:51 |